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Superbonus 110% e Asseverazione congruità spese

Limiti di Spesa e di Costo ammissibili

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INVOLUCRO EDILIZIO

Il decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio) pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), convertito in Legge n. 77 il 17 luglio 2020, all’art. 3 precisa che gli interventi “trainanti” devono rispettare anche i requisiti minimi di cui al comma 3 ter dell’art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 che tra le indicazioni prevede il rispetto del massimale detraibile pari ad € 60.000 per interventi riguardanti l’involucro edilizio comprensivo di parti trasparenti e opache portando pertanto la spesa massima detraibile in misura pari ad € 54.545, iva inclusa (60.000 / 110).

Tale requisito è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate nella sua Guida al Superbonus del 110% che nella Tabella 1 ribadisce il presupposto nonché dal decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico del 06 agosto 2020.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI E BATTERIE

Il decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio) pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), convertito in Legge n. 77 il 17 luglio 2020, all’art. 6 precisa che la detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.

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IMPIANTI RISCALDAMENTO E BUILDING AUTOMATION

Il decreto attuativo ministeriale dell’8 agosto 2020, all’art. 4, comma 1, lettera a, stabilisce che l’ammontare massimo delle detrazioni o della spesa massima ammissibile per gli interventi, fermi restando i limiti di cui all’allegato B, è calcolato nel rispetto dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

In fondo all’allegato B è precisato che nel caso l’intervento riguardi l’installazione di più macchine (caldaie e termoregolazioni evolute) la detrazione massima complessiva rimane di € 30.000 iva inclusa.

Collegio dei Geometri di Milano

In fondo all’allegato I, il medesimo decreto (massimali di costo ammissibili) prevede che nel solo caso in cui l’intervento comporti il rifacimento del sistema di emissione esistente, come opportunamente comprovato da opportuna documentazione, al massimale di costo per la sostituzione del generatore di calore si aggiungono € 150/m2 per sistemi radianti a pavimento, o € 50/m2 negli altri casi, ove la superficie si riferisce alla superficie riscaldata (fermo restando la detrazione massima ammissibile pari ad € 30.000 prevista dall’allegato B).

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VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

Con la FAQ del 24 Novembre 2020 il MEF al quesito 9.9. ha confermato quanto già asserito del direttore delle Enea durante i webinar e cioè che la ventilazione meccanica controllata non può essere considerata neanche un intervento trainato e in quanto tale non può accedere alla detrazione fiscale del 110%.

Detraibilità Imposta sul Valore Aggiunto IVA

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Le detrazioni fiscali si calcolano sul valore totale della fattura, al lordo del pagamento dell’IVA (iva compresa). Tale presupposto è stato ribadito a pagina 34 della circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate.

Medesimi Interventi per i quali si aveva beneficiato delle detrazioni del 50 e 65%

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A pag. 35 della circolare 24/E l’Agenzia delle Entrate indica che gli interventi trainanti ammessi al Superbonus possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica agevolabili ai sensi del citato articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, oppure tra quelli di recupero del patrimonio edilizio richiamati all’articolo 16 del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013. In considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle normative richiamate, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa. Pertanto se sull’unità immobiliare in oggetto è già stata eseguita una spesa astrattamente rientrante in quelle previste dal decreto rilancio il contribuente potrà avvalersi di una sola delle detrazioni previste (ad esempio non potrà sostituire il generatore di calore previsto alle lettere a e b del comma 1 dell’art. 119 del decreto rilancio se aveva già beneficiato delle detrazioni fiscali per tale intervento nella medesima abitazione).

se si Cambia la Destinazione d’Uso ?

Il DL 34/2020 (decreto rilancio), all’art. 15 bis esclude dall’applicazione delle detrazioni fiscali del 110% le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

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Il decreto attuativo ministeriale dell’8 agosto 2020, all’art. 4, comma 1, lettera a, stabilisce che sono ammesse le spese effettuate su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti da persone fisiche, dagli enti e dalle società titolari o meno di reddito d’impresa (ribadito a pag. 5 dell’interpello 500) che ovviamente non devono trovarsi in contrasto con le altre leggi e regolamentazioni applicabili.

Nella sua guida al Superbonus l'Agenzia delle Entrate alla domanda 40.D ribadisce che "sono, inoltre, ammessi al Superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato (ad esempio, da strumentale agricolo, in abitativo). Tale possibilità - già consentita ai fini del cd ecobonus nonché del cd. sismabonus disciplinati dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013 (cfr. da ultimo circolare n. 19/E del 2020) - riguarda anche gli interventi ammessi al Superbonus che non costituisce una “nuova” agevolazione. In particolare, per effetto del richiamo contenuto nell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, è possibile fruire del Superbonus – nel rispetto delle altre condizioni e adempimenti previsti dalla norma agevolativa - anche relativamente alle spese sostenute per interventi che comportino il cambio di destinazione d’uso del fabbricato originario in abitativo purché, come detto, tale variazione sia indicata chiaramente nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori".

Nella circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020, è stato, da ultimo, ribadito che è possibile fruire della detrazione d'imposta, in caso di lavori in un fienile che risulterà con destinazione d'uso abitativo solo a seguito dei lavori di ristrutturazione che il contribuente intende realizzare purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d'uso del fabbricato, già strumentale agricolo, in abitativo". La circolare per la sua interpretazione fà riferimento alla risoluzione n. 14 del 08/02/2005 che a pag. 3 riconosceva l'ammissibilità delle detrazioni fiscali finalizzate il risparmio energetico che in seguito ai lavori di ristrutturazione sarbbe diventato abitazione da fienile. A pag. 7 della Risposta all’interpello n. 523 del 4 novembre 2020 è stato riferito che il medesimo principio risulta applicabile anche agli interventi antisismici ammessi al Superbonus. Tale presupposto si applica anche agli altri fabbricati censiti nelle altre categorie catastali che in seguito ad idoneo provvedimento amministrativo passino ad avere la categoria abitativa ammessa dall’art. 119 del decreto rilancio. A tal proposito l’agenzia delle Entrate ha fatto alcuni esempi tra i quali l’esempio di un’unità collabente in categoria F2 (Risposta all’interpello n. 326 del 09 settembre 2020).

Gli oneri della sicurezza del cantiere sono detraibili ?

A pagina 34 della circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate è stato precisato altresì che la detrazione, inoltre, spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Si tratta, in particolare degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, lo smaltimento dei materiali rimossi, i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori.

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L’art. 8 comma 3 del Decreto Ministeriale del 06 agosto 2020 asserisce l’obbligo di rispettare le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza.

Il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) all’art. 100 comma 2, recita testualmente che Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto e all’art. 100 all’ultimo verso del comma 1, recita testualmente che i contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’ALLEGATO XV.

Essendo i costi per la Sicurezza strettamente correlati e necessari allo svolgimento delle opere nonché applicabili congiuntamente a tutti gli interventi previsti dal presente appalto, la spesa ad essi correlati risulta detraibile.

si applica anche agli immobili detenuti da persone residenti all'estero ?

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Il superbonus si applica su immobili abitativi posseduti dalle persone fisiche sia residenti in italia che all'estero. Tale principio è ribadito nelle seguenti disposizioni del quale alleghiamo i testi per agevolarne la verifica:
- art. 119, comma 9, lettera b del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio) pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), convertito in Legge n. 77 il 17 luglio 2020
- art, 4, comma 1, lettera a del decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico del 8 agosto 2020 (pag. 19)
- pag. 5 della risposta all'interpello n. 500 dell'Agenzia delle Entrate
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