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Sicurezza sul Lavoro nei cantieri

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Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori (se nominato), anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione e l'esecuzione.

La normativa definisce committente "il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione".

Il  responsabile dei lavori invece è il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto.

I compiti e le responsabilità in capo a questi soggetti sono talmente ampi che è bene che siano svolti da professionisti con notevole esperienza nel settore. Per il ruolo di coordinatore della sicurezza anche solo per poter accedere al corso necessario ad avere le abilitazioni sono necessari almeno due anni di comprovata esperienza sui cantieri.

Di seguito riportiamo alcune delle sanzioni amministrative  previste in caso di inadempimento alle norme previste dal D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Articolo 157 - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:

a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro per la violazione dell’articolo 90, commi 3, 4 e 5;

b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro per la violazione dell’articolo 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;

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c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera c), 101, comma 1, primo periodo.

Articolo 159 - Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigentii

1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro per la violazione dell’articolo 96, comma 1, lettera g); si applica la pena dell’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da 2.192,00 a 8.768,00 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l’impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all’allegato XI; si applica la pena dell’ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui
all’
allegato XV.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro per la violazione degli articoli 97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lettera a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128, comma 1145, commi 1 e 2 e 148;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro per la violazione degli articoli
108, 112, 119, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140, comma 3147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2 e 154;

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c) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere. a), b), c), d), e) ed f), e 97, commi 3 e 3-ter, nonché per la violazione delle disposizioni del Capo II del presente Titolo non altrimenti sanzionate;

d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.

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3. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato XIII, nella parte relativa alle “Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri”, punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle “Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri” per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera c). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

Articolo 158 - Sanzioni per i coordinatori
1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro per la violazione dell’articolo 91, comma 1.

2. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito:

a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro per la violazione dell’articolo 92, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2;

b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro per la violazione dell’articolo 92, comma 1, lettera d).

Nella sezione portfolio puoi trovare alcuni degli incarichi più importanti svolti nell'ambito dell'attività.

Aggiornamento del ruolo di Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri

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Attestato di Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri

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