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STUDIO TECNICO Geometra Emiliano Beltrami

progetti, pratiche edilizie, catastali e licenze commerciali

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Notifica Preliminare di cui all'art. 99 del D.lgs 81/08 e s.m.i.

Notifica Preliminare

La Legge finanziaria prevede che in caso di mancata comunicazione all'ASL della Notifica Preliminare prevista ai sensi del D.lgs 81/08 e s.m.i. si perde il diritto alla Detrazione Fiscale del 50%. L'omessa trasmissione prevede inoltre il comminamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 548,00 e 1.972.80 euro.

Il decreto legislativo 81/2008 (il c.d. Testo Unico sulla Sicurezza) prevede che la notifica preliminare all’ASL sia obbligatoria quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

1. Nel cantiere si trovano a lavorare più imprese anche non contemporaneamente.

2. Nei cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui al numero 1 per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera.

3. Cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

Il documento della notifica preliminare ASL deve riportare i dati fondamentali che servono per identificare il cantiere e i suoi responsabili.

Nel caso della Regione Lombardia esiste un portale dedicato.

Il nostro studio è in grado di inoltrare la Notifica Preliminare agli organi territorialmente preposti entro 24 ore dall'incarico da parte del committente.

Coordinatore della Sicurezza nei cantieri

 

Il decreto legislativo 81/2008 (il c.d. Testo Unico sulla Sicurezza) prevede che il coordinatore della sicurezza sia nominato quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

1. Nel cantiere si trovano a lavorare più imprese anche non contemporaneamente.

2. Nei cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui al numero 1 per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera.

3. Cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

 

Il committente (o il responsabile dei lavori se nominato) è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro per la violazione agli adempimenti di cui sopra.

 

Il nostro studio tecnico espleta ogni attività legata agli adempimenti di cui al D.lgs 81/08 in tempi celeri. 

 

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