progetti, pratiche edilizie, catastali e licenze commerciali
La sentenza della Cassazione n. 8230 del 22 Marzo 2019 chiarisce se può essere ritenuta legittima la vendita di un'immobile privo di conformità, in relazione al titolo edilizio-abilitativo che deve essere necessariamente richiamato all'interno dello stesso atto, la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985.
La corte di Cassazione in questa sentenza stabilisce che in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato.
Ciò non toglie l'obbligo per il venditore di informare l'acquirente di tali difformità già in occasione della proposta d'acquisto e nell'incarico di vendita qualora si ricorra all'intermediazione da parte dell'agente immobiliare, ai sensi dell'art. 1759 del c.c.