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La normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche ha preso impulso con la LEGGE del 9 gennaio 1989, n. 13 nonché dalla pubblicazione in gazzetta del DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1989, n. 236.
Da quel momento tutte le normative locali e nazionali si sono evolute tenendo in considerazione questo particolare tema.
Oggi sono consolidate le soluzioni progettuali che armonizzano questa necessità con il design dell'edificio.
La legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), modificata dal DL n. 212 del 29 Dicembre 2023, ha introdotto la possibilità di optare in una detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025 per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
Va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.
La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:
Per usufruire dell’agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).
Dal 1° gennaio 2023, per le delibere condominiali che approvano questi lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio (art. 1, comma 365, legge n. 197/2022).
Si tratta della stessa maggioranza semplificata prevista per le delibere aventi ad oggetto gli interventi agevolati con il “Superbonus” e l’adesione all’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (articolo 119, comma 9-bis, del decreto legge n. 34/2020).